Follonica – Coronavirus: disposizioni per chi lavora nei cantieri pubblici e privati

Ordinanza regionale n. 40 del 22/04/2020 ” COVID-19 – Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati – uso delle mascherine, distanze di sicurezza , mobilità da e per il lavoro…
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.
1.Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
2.La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1;
3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
4. Sono approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza;
5. I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività;
6. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250476&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.40_del_22-04-202
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250477&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.40_del_22-04-2020-Allegato-A

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